Legge del 1975 numero 400 art. 3



Dalla data del provvedimento di liquidazione coatta di uno degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge, sui beni compresi nella liquidazione, non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga del disposto dell'articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , né possono acquistarsi diritti di prelazione sopra i beni mobili dell'ente né iscriversi ipoteche per causa o titolo anteriori alla data del provvedimento di liquidazione.
In ciascuna relazione semestrale, il commissario liquidatore - ove non possa provvedere alla chiusura della liquidazione né a ripartizioni parziali - è tenuto tuttavia a rendere note all'autorità di vigilanza le cause che impediscono dette operazioni.

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