Legge del 1975 numero 39 art. 24


Nelle situazioni giuridiche sorte anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, quando per atto a titolo oneroso o gratuito, ovvero in base a disposizioni legislative debbono essere effettuate prestazioni continuative o periodiche sino alla maggiore età dell'avente diritto, il termine finale deve essere riferito al compimento del ventunesimo anno del beneficiario.

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