Legge del 1975 numero 39 art. 20


Ai fini della prima applicazione degli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della presente legge, l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che abbiano compiuto o compiranno il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre 1975 viene effettuata a mezzo di una revisione straordinaria con le modalità e nei termini indicati dalle disposizioni che seguono:
1) il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune alla predetta data, ahbiano compiuto o compiranno il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre 1975;
2) entro i termini stabiliti al precedente punto 1) il sindaco trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco ivi previsto agli uffici dei casellari giudiziali competenti. Gli uffici dei casellari, entro i successivi 20 giorni, restituiscono ai comuni gli estratti suddetti, previa apposizione dell'annotazione «Nulla» per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della capacità elettorale, e della trascrizione, per gli altri nominativi, delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto di cui all'articolo 609 del codice di procedura penale. Entro lo stesso termine, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai comuni l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione stabilite dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, numero 1423, e che abbiano compiuto o compiranno il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre 1975;
3) entro i successivi 7 giorni la commissione elettorale comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di un elenco in duplice copia, distinto per uomini e donne, con il quale, sulla scorta dell'elenco di cui al precedente punto 1), propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, apponendo, accanto a ciascun nominativo, un'annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione è proposta. Entro il medesimo termine la commissione elettorale comunale, dopo aver compiuto gli adempimenti anzidetti, provvede, con deliberazione, all'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni;
4) entro il giorno successivo il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della commissione elettorale comunale adottate ai sensi del precedente punto 3), a presentarli entro i successivi 4 giorni con le modalità dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. Durante questo periodo devono rimanere depositati nell'ufficio comunale un esemplare dell'elenco firmato dal presidente della commissione elettorale comunale e dal segretario, insieme con i titoli ed i documenti relativi a ciascun nominativo, nonché una copia della deliberazione di cui all'ultima parte del precedente punto 3);
5) a coloro che non siano stati inclusi nell'elenco di cui al precedente punto 3) per essere incorsi in una delle incapacità previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi, non oltre due giorni dalla pubblicazione dell'elenco;
6) il sindaco, entro i 2 giorni successivi alla pubblicazione dei manifesti di cui al punto 4) trasmette al presidente della commissione elettorale mandamentale:
a) un esemplare dell'elenco corredato di tutti i documenti relativi e copia conforme dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni della commissione elettorale comunale, di cui al precedente punto 3);
b) i ricorsi presentati a norma del precedente punto 4);
7) entro i successivi 6 giorni la commissione elettorale mandamentale, compiute le operazioni di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, numero 223, deve provvedere all'approvazione dell'elenco e della deliberazione di cui al precedente punto 3) ed alle relative iscrizioni da effettuarsi nelle liste generali e sezionali depositate presso la commissione stessa. Nel medesimo termine la commissione restituisce al comune l'elenco insieme con tutti i documenti e comunica le proprie decisioni in ordine alla deliberazione relativa all'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni ed ai ricorsi presentati. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della commissione;
8) nei 5 giorni successivi la commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario, apporta, in conformità alle decisioni della commissione elettorale mandamentale, le conseguenti iscrizioni alle liste generali e sezionali;
9) entro i successivi 3 giorni, gli atti della revisione devono rimanere depositati nella segreteria comunale e le decisioni della commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, numero 223, ai cittadini la cui proposta di iscrizione non sia stata accolta;
10) i termini di cui all'art. 20, terzo e quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono ridotti a due giorni; il termine di cui al comma quinto del precitato articolo è ridotto a giorni 15.

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