Legge del 1975 numero 39 art. 10


Il secondo comma dell'articolo 591 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Sono incapaci di testare:
1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
2) gli interdetti per infermità di mente;
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento».

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