Legge del 1974 numero 195 art. 5


I partiti politici ed i gruppi parlamentari che intendono ottenere
i contributi previsti dalla presente legge devono indicare nei loro
statuti e regolamenti i soggetti, muniti di rappresentanza legale,
abilitati alla riscossione.
Per la prima applicazione della presente legge, i segretari
politici dei partiti e i presidenti dei gruppi parlamentari
indicheranno nella domanda, le persone fisiche abilitate a riscuotere
i contributi.

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