Legge del 1974 numero 195 art. 1


A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il
rinnovo delle due Camere, i partiti politici di cui al presente
articolo hanno diritto a contributi finanziari nella misura
complessiva di lire 15 mila milioni.
L'erogazione dei contributi è disposta secondo le norme della
presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati,
a carico del bilancio interno della Camera.
Hanno diritto al contributo i partiti politici che abbiano
presentato, con il medesimo contrassegno, proprie liste di candidati
per l'elezione della Camera dei deputati in più dei due terzi dei
collegi elettorali ed abbiano ottenuto, ai sensi dell'articolo 83 del
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, almeno un quoziente in una
circoscrizione ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000
voti di lista validi, ovvero una cifra nazionale non inferiore al 2
per cento dei voti validamente espressi.
Hanno diritto, altresì, al contributo i partiti e le formazioni
politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle
elezioni della Camera dei deputati ed abbiano ottenuto almeno un
quoziente nelle regioni il cui statuto speciale prevede una
particolare tutela delle minoranze linguistiche.

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