Legge del 1971 numero 865 art. 56


1.La costruzione degli alloggi di cui alla lettera b) del precedente articolo 55 è affidata alle imprese che ne hanno fatto richiesta, nei limiti delle disponibilità dei fondi, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate.
2.La costruzione, effettuata sotto la vigilanza del competente Istituto autonomo per le case popolari, è autorizzata a condizione che il numero degli alloggi da costruire non sia inferiore a 100.
3.Le imprese assumono a proprio carico, salvo il recupero di cui al comma successivo, i costi delle aree, delle costruzioni e delle opere di urbanizzazione nella misura del 70 per cento.
4.Nelle convenzioni sono indicati tra l'altro:
i termini e le modalità per il versamento delle somme destinate per interventi di cui alla citata lettera b) del precedente articolo 55 e per il parziale rimborso degli importi erogati dalle aziende a valere sui ricavi netti dei canoni di locazione degli alloggi costruiti dalle aziende stesse;
i criteri per l'assegnazione degli alloggi;
i criteri per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione.
5.Gli alloggi costruiti ai sensi del presente articolo restano in proprietà dell'ente concedente e sono gestiti dalle imprese interessate per la durata della convenzione; saranno trasferiti, allo scadere della convenzione stessa, agli Istituti autonomi case popolari competenti per territorio.

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