Legge del 1971 numero 127 art. 22


Modificazioni statutarie
Le deliberazioni di modifica, per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni contenute negli artt. 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere prese con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.

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