Legge del 1971 numero 127 art. 21


Disposizioni transitorie
Le società cooperative legalmente costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge non sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo modificato dal precedente art. 3 circa il limite minimo del valore nominale di ciascuna quota od azione.
I consorzi di cooperative in forma di società cooperative e quelli di cooperative ammissibili ai pubblici appalti già costituiti fino alla data di entrata in vigore della presente legge non sono tenuti ad adeguarsi né alle disposizioni della lettera b) del secondo comma, né a quelle del terzo comma dell'art. 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo modificato dal precedente art. 5.

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