Legge del 1965 numero 590 art. 31


AGRICOLTURA (CONTRATTI) - AGRICOLTURA (CREDITO)

Ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

Nel calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo.

La presente disposizione - a modifica di quanto previsto al n. 2 dell'art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604 , - si applica anche agli interventi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1965 numero 590 art. 31"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti