Legge del 1965 numero 590 art. 14




Il diritto di prelazione previsto dall'art. 8 non può essere esercitato quando i terreni vengano acquistati dagli Enti ai sensi e per gli scopi previsti dal precedente art. 12, o quando vengano acquistati o venduti dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
(Comma così modificato dall’art. 13, comma 4-ter, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225)
Sono estinti ad ogni effetto tutti i diritti di uso civico e le servitù civiche che eventualmente gravino sui terreni trasferiti in proprietà agli Enti o alla Cassa per la formazione della proprietà contadina, salvo indennizzo da far valere sul prezzo di acquisto.

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