Legge del 1960 numero 1230 art. 1


I progetti per le costruzioni di case economiche e popolari, eseguite a totale carico dello Stato o con il concorso o contributo statale, possono prevedere la costruzione di un adeguato numero di botteghe e locali da destinare ad uso di imprese artigiane.
Gli enti interessati, ad eccezione delle cooperative edilizie, prima di dar corso alla progettazione di costruzioni di tipo economico e popolare devono sentire il parere dell'Amministrazione comunale sull'opportunità della costruzione delle botteghe e dei locali di cui al comma precedente, nonché circa il numero e l'ubicazione di esse, sempre nei limiti delle vigenti norme di edilizia e di urbanistica.
L'Amministrazione comunale, d'intesa con la Commissione provinciale dell'artigianato, dovrà emettere il parere entro 30 giorni dalla richiesta.

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