Legge del 1960 numero 1230 art. 2


Le botteghe ed i locali annessi sono assegnati alle imprese artigiane che ne facciano domanda, purché risultino iscritte nel relativo albo ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, con preferenza a quelle allocate in ambienti malsani, in scantinati o in locali dove, a causa dei cicli di lavorazione o di altri motivi, l'ambiente risulta antigienico ed inadatto al lavoro a cui è destinato.
La graduatoria degli aventi diritto sarà compilata d'intesa con la Commissione provinciale dell'artigianato.

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