Legge del 1957 numero 1203 art. 2


Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore, in conformità agli articoli 224, 247 e 7, rispettivamente, degli Accordi indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 1.

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