Legge del 1957 numero 1203 art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati in Roma il 25 marzo 1957:
a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati;
b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati;
c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee.

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