Legge del 1949 numero 409 art. 32


I proprietari di fabbricati e di unità immobiliari di abitazione in parte danneggiati e in parte distrutti hanno facoltà di presentare domanda di contributo per i lavori di ricostruzione anche se in precedenza abbiano ottenuto il concorso dello Stato per la riparazione della parte danneggiata.
Tale facoltà deve essere esercitata dal proprietario cntro centottanta giorni dalla data di entrate in vigore della presente legge.

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