Legge del 1949 numero 409 art. 30


Qualora sia stata effettuata dal Genio civile la determinazione del contributo diretto in capitale prima del 29 aprile 1947, ma i lavori per cause varie non siano stati eseguiti, è data facoltà al proprietario di chiedere l'applicazione del D.Lgs. 10 aprile 1947, n. 261, su una previsione di spesa adeguata all'importo consentito dal decreto suddetto.
Tale facoltà deve essere esercitata dal proprietario entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Per i lavori in corso alla entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della legge stessa, per la parte di contributo che non sia stata ancora liquidata.

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