Legge del 1941 numero 633 art. 85




1. I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Tuttavia:
a) se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione, con un mezzo diverso dal fonogramma, è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico;
b) se una fissazione dell'esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti durano settanta anni dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore, da quella della prima comunicazione al pubblico.
(Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 e dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 3, comma 1, D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22)

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