Legge del 1941 numero 633 art. 71


1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.
(L'attuale capo V, comprendente gli articoli da 65 a 71-decies, è stato così sostituito dall'art. 9 del D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 68)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1941 numero 633 art. 71"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti