Legge del 1941 numero 633 art. 16


1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.
(Articolo così sostituito prima dall'art. 1, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581, poi dall'art. 1, L. 18 agosto 2000, n. 248 ed, infine, dall'art. 2, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68)

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