Legge del 1927 numero 1766 art. 42


Le disposizioni contenute nell'art. 156 del R. decreto 30 dicembre 1923. n. 3267, relative all'assegnazione di demani comunali a colonie agricole, nonché quelle contenute negli articoli 13 e 29 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3558, per quanto riguarda i demani comunali del Mezzogiorno d'Italia sono abrogate.
Restano ferme tutte le disposizioni in materia di usi civici, demani comunali e diritti della natura di cui all'art. 1 che, attualmente vigenti, non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1927 numero 1766 art. 42"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti