Legge del 1927 numero 1766 art. 38


Le spese per l'indennità ai commissari, agli assessori e quelle per fitto di locali, per funzionamento degli uffici e per retribuzioni giornaliere al personale di segreteria e di servizio, nella misura di L. 800.000, saranno a carico dello Stato ed iscritte in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'economia nazionale.

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