Legge del 1885 numero 2892 art. 15


Per la costruzione di nuove case ad uso di abitazione nel perimetro
del piano di risanamento di cui all'art. 1, gli istituti di credito
fondiario potranno far prestiti fino al montare di tre quinti del
valore dell'immobile, compreso il terreno sul quale presto sarà
costruito risultante da perizia giurata, redatta da tre ingegneri.
Il mutuatario dovrà dare prima ipoteca sull'area, nonchè sopra lo
stabile che si obbliga a costruire.
Una prima anticipazione del mutuo, non maggiore del decimo, potrà
essere fatta alla firma del contratto. I pagamenti successivi
potranno farsi a misura che l'edificio progredirà, in guisa che ogni
quota del mutuo sia garantita dal terreno e dalle opere costruite.
ll rimborso della somma totale mutuata potrà esser fatto fra 5 anni
decorrenti dall'anno successivo a quello in cui la casa verrà
dichiarata abitabile.
Gli interessi non pagati dal giorno del mutuo a quello in cui
comincerà il rimborso, saranno aumentati sulle rate di ammortamento e
d'interesse proporzionalmente di anno in anno sino alla totale
estinzione del prestito.
Gli istituti di credito fondiario potranno anche fare anticipazione
in seguito all'apertura di un credito a conto corrente garantito da
ipoteca alle stesse condizioni dei prestiti.
Queste disposizioni avranno effetto soltanto per un quinquennio
dalla pubblicazione della presente legge.
In tutto il di più saranno applicate le leggi relative al credito
fondiario.

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