Legge del 1885 numero 2892 art. 16


Il sindaco di Napoli potrà, nel primo biennio dopo la promulgazione
della presente legge, per ordinanza da pubblicarsi nei modi legali,
emanare tutti i provvedimenti necessari:
a) per chiusura o risanamento di case insalubri;
b) per soppressione di pozzi o cisterne che sieno per causa
permanente pericolosi alla salute dei cittadini;
c) per rimozione di cause d'insalubrità dalle acque o dalle
abitazioni;
d) per chiusura o rifazione di ogni canale o tubo di scarico
delle case, o per obbligo a costruirli;
e) per obbligo al proprietario, il cui immobile manchi di acqua
potabile, di fornirsene in determinato tempo;
f) per obbligo al proprietario di non impedire al condomino o
all'inquilino che lo chiesa, il passaggio di tubi conduttori di
acqua;
g) per multe a carico dei contravventori, le quali potranno
estendersi fino al doppio della somma occorrente per l'esecuzione del
lavoro ordinato;
h) per esecuzione dei lavori a carico dei contravventori.

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