Legge del 1885 numero 2892 art. 3


I titoli, di cui sopra, saranno emessi in dodici serie annuali, a
cominciare dal 1886, fruttiferi dell'interesse 5 per cento all'anno;
e ammortizzabili tutti in 60 annualità eguali, comprensive
dell'interesse e dell'ammortamento, a cominciare dal 1899.
Ciascuna delle prime otto serie comprenderà tanti titoli quanti
occorrono per ottenere otto milioni di capitale effettivo: le
successive quattro serie ne comprenderanno tanti, quanti ne occorrono
per ottenere nove milioni per ciascuna.

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