Legge del 1865 numero 2248 art. 2-F


1.Le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda la costruzione di nuove strade nazionali ordinarie e ferrate, di strade ferrate sociali, di strade provinciali, comunali e vicinali, e di nuovi lavori marittimi, sono subordinate ai concerti da prendersi preventivamente col Ministero della guerra, ogniqualvolta gli anzidetti oggetti possano avere influenza o relazione colla difesa militare e colla sicurezza dello Stato.
2.Ad analoghi concerti col Ministero della marina sarà subordinata la esecuzione dei lavori marittimi per quanto possano interessare la sicurezza, la facilità e la regolarità della navigazione.

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