Il legato a favore del creditore
corrisponde alla disposizione che, nonostante sia stata fatta a favore di un soggetto che avanza un credito nei confronti del disponente, vale a beneficiare effettivamente il creditore. Egli, oltre alla liberalità, mantiene integro il diritto di credito per l'innanzi spettantegli
nota1. La fattispecie è assunta in considerazione in via primaria dall'art.
659 cod.civ. , ai sensi del quale se il testatore lascia al creditore la somma corrispondente al di lui debito senza fare menzione di questo, il beneficiato ha diritto al lascito, che non si presume fatto per estinguere il credito
nota2.
Il legato a favore del creditore è pertanto una liberalità a causa di morte, una vera e propria attribuzione a titolo particolare propriamente qualificabile come legato. Tale natura giuridica vale a differenziarlo rispetto al c.d. legato di debito, nel quale l'attribuzione viene effettuata solutionis causa.
La distinzione tra le due figure, in astratto assai netta, in pratica può essere estremamente problematica. Il tema sarà oggetto di specifica disamina.
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Note
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Bonilini, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol.II, Torino, 1999, p.283.
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nota2
E' il caso di ribadire che la presunzione in parola deve reputarsi juris tantum e risulta possibile, per tale motivo, che sia superata dalla prova della contraria circostanza di cui può dar conto l'onerato, che cioè l'attribuzione venne fatta solvendi causa, pur non essendo stata fatta menzione del debito (Perego, Favor legis e testamento, Milano, 1970, p.275; Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.cod.civ., Libro II, t.3, Torino, 1980, p.273).
top2Bibliografia
- BONILINI, Torino, Comm. cod. civ. dir. da Cendon, II, 1999
- GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978
- PEREGO, Favor legis e testamento, Milano, 1970