Legato a favore del creditore e legato di debito



La norma di cui all'art. 659 cod.civ. , introducendo un principio avente una chiara valenza ermeneutica, prevede che, nell'ipotesi in cui il testatore, senza far menzione del debito, abbia disposto di un legato al proprio creditore, il lascito non si presume fatto per soddisfare il beneficiario del proprio diritto di credito. La disposizione, che rieccheggia il modo di disporre dell'art. 865 cod.civ. del 1865, viene sostanzialmente a porre due distinte eventualità, istituendo una presunzione interpretativa la cui forza ha costituito un dibattito dottrinale non sopito nota1. A ben vedere, tuttavia, neppure v'è spazio per discutere di una presunzione in senso proprio (per lo meno nel senso riferito). La constatazione del difetto nelle volontà testamentarie di una qualsivoglia menzione del debito, importa automaticamente il fatto che il legato non possa dirsi fatto solvendi causa nota2.

Caso mai di una presunzione si potrebbe parlare in senso opposto nota3. La domanda implicita è la seguente: contenendo il testamento la menzione del debito, tale citazione (effettuata nella scheda testamentaria e non necessariamente nella parte dedicata al legato) è, oltre che necessaria, anche sufficiente per qualificare la disposizione come eseguita semplicemente per soddisfare il debito? Secondo un'opinione il quesito si risolve positivamente proprio in considerazione della norma in parola. La forza precettiva di essa si spingerebbe al punto da non richiedere neppure un collegamento tra il debito menzionato e il legato disposto in favore del creditore nota4. Una volta guadagnata questa risposta si pone il nodo della forza di questa presunzione, se cioè essa sia assoluta o relativa. Quando il legato si accompagni in un modo o nell'altro alla menzione del debito è possibile provare che, nonostante ciò, il testatore volesse gratificare il creditore? E' scontata una risposta affermativa quando il testatore ha chiarito questa volontà "lascio a Mevio la somma di euro 1000, dovendogli essere parimenti riconosciuta l'ulteriore somma pari a 1000 che gli devo da tempo" nota5. Cosa riferire in tutti i casi in cui l'intento non sia così chiaramente espresso? Sembra da accogliere la tesi secondo la quale occorre assoggettare a verifica la volontà testamentaria, da attentamente considerare allo scopo di giungere all'effettivo intento del disponente nota6.

Si tratta, in altri termini, di una quaestio voluntatis da acclarare con ogni strumento ogniqualvolta, nonostante il criterio di cui alla norma in esame, la conclusione non appaia perspicua. Così potrà giovare la corrispondenza tra la somma legata e l'entità del credito vantato (dal momento che essa costituisce indice del fatto che con quanto si dispone si abbia ad eliminare esattamente la passività: Cass. Civ. Sez. II, 1590/80 ). Ancora non è detto che l'esplicito difetto di riferimento al debito conduca necessariamente all'affermazione della natura liberale della disposizione (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 4238/88 ). Secondo l'opinione di non pochi interpreti la prova che il legato sia funzionale all'estinzione del debito può essere ricavata anche da elementi extratestuali rispetto al testamento nota7. La legge non pone, al riguardo, alcun specifico limite probatorio.

Svolte queste premesse intese a dar conto della distinzione tra le due fattispecie, è possibile esaminare partitamente l'una e l'altra.

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Note

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Nel senso che si tratti di una presunzione assoluta cfr. Butera, Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni, in Il codice civile italiano, Torino, 1940, p.348. Si esprimono per la relatività della presunzione Azzariti, Le successioni e le donazioni. Libro II del Codice Civile, Padova, 1982, p.553.
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Masi, Dei legati, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p.84; Azzariti, op.cit., p.553.
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Masi, op.cit., pp.84 e ss..
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nota4

Masi, op.cit., p.85. Spingendo all'estremo questa impostazione si giungerebbe all'impossibilità di provare che il testatore volesse in effetti beneficiare il proprio creditore quand'anche legato e menzione del debito fossero contenuti in due distinti documenti qualificabili come testamenti senza che si desse revoca del più antico da parte di quello cronologicamente successivo.
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Masi, op.cit..
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nota6

Brunelli, Dei legati, in Brunelli-Zappulli, Il libro delle successioni e donazioni, Milano, 1940, p.343.
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nota7

Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.cod.civ., Torino, 1978, p.273; Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.395; Perego, Favor legis e testamento, Milano, 1970, p.275.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • BRUNELLI - ZAPPULLI, Il libro delle successioni, Milano, 1940
  • BUTERA, Il codice civile italiano commentato secondo l'ordine degli articoli. Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni, Torino, 1940
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, Novara-Roma, Comm. teor.-prat. cod.civ. dir. De Martino, 1982
  • GIANNATTASIO, Delle successioni. Successioni testamentarie., Torino, Comm. cod. civ., 1978
  • MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979
  • PEREGO, Favor legis e testamento, Milano, 1970

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