Vengono in esame i primi tre casi di cui all'art.
463 cod. civ. che decreta l'indegnità di:
1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale. Da notare come, in forza della Legge del 27 luglio 2011 n.
125, siano esclusioni dal trattamento pensionistico di reversibilità, i familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato;
2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;
3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale.
3 bis) chi, essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'art.
330 cod. civ. , non è stato reintegrato nella responsabilità alla data di apertura della successione della medesima;
Sub 1) occorre osservare come l'utilizzo dell'avverbio "volontariamente" conduce ad escludere le ipotesi di omicidio colposo e preterintenzionale, dovendosi fare esclusivo riferimento alle condotte assistite da dolo (anche eventuale, fattispecie a confine con la colpa cosciente). Occorrerà a maggior ragione la
suitas della condotta cosciente e volontaria dell'agente (Cass. Civ. Sez. II,
6669/84 ), a meno che costui non si sia volontariamente posto in condizione di incapacità
nota1. Non sussiste l'indegnità anche quando ricorre una causa di esclusione di punibilità, tale il fatto fortuito, la forza maggiore (
art.45 c.p.), la ricorrenza di una causa di giustificazione (stato di necessità (
art.54 c.p.), legittima difesa (
art.52 c.p. , integrato per effetto dell'entrata in vigore della Legge 13 febbraio 2006,
n.59 ), uso legittimo delle armi (
art.53 c.p.), etc.)
nota2. Il concorso nel reato ex
art.110 c.p. rende il concorrente, quand'anche non abbia materialmente posto in essere la condotta penalmente rilevante, comunque responsabile del reato
nota3. Giova osservare come il giudizio civile sia del tutto indipendente da quello penale. Così il giudice civile statuirà sul punto, quand'anche quello penale non l'abbia (ancora) fatto o quando il reato si sia estinto. Per quanto riguarda il coniuge (contro il quale si sia diretta l'azione lesiva di cui alla norma in considerazione), lo stesso deve rivestire questa qualità al tempo della commissione del reato
nota4. Quanto a discendenti ed ascendenti non vengono in esame tuttavia discendenti ed ascendenti adottivi o non riconosciuti
nota5.
Sub 2) l'indegnità è estesa anche a chi ha commesso, in danno delle predette persone, un fatto al quale la legge (non più semplicemente penale, essendo stato eliminata la detta qualificazione dalla Legge
137/05 ) dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio. Viene in considerazione la morte che segue all'ipotesi, per fortuna assolutamente desueta, del duello (con l'eccezione della provocazione al duello per finalità lucrativa animata dall'intento di uccidere: art.
401 c.p.)
nota6.
Sub 3) l'indegnità è comminata per chi ha denunziato una delle predette persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale. Si aggiunge il caso in cui il soggetto abbia testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, sempre qualora la testimonianza sia stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale. A differenza di quanto riferito sub 1) in detti casi occorre che i fatti di reato (vale a dire la calunnia o la falsa testimonianza) siano accertati in un giudizio penale che si palesa dunque come pregiudiziale rispetto all'accertamento in sede civile della causa di indegnità
nota7.
Sub 3 bis) con la Legge
137/05 è stato introdotto un nuovo caso di indegnità. E' parso infatti congruo sanzionare in tal modo il genitore che abbia tenuto una condotta così gravemente contrastante con i doveri verso la prole da subire la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Note
nota1
Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.139.
top1 nota2
Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.cod.civ., Libro II, t.3, Torino, 1980, p.58.
top2 nota3
Palazzo, Le successioni, in Tratt. dir. priv., diretto da Iudica-Zatti, Milano, 2002, p.221.
top3 nota4
Ferri, Successioni in generale (Artt.512-535), in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.177; Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p. 95.
top4 nota5
Perciò non si potrà avere indegnità se il fatto è commesso contro il figlio del
de cuius prima del riconoscimento: Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p. 134, che parla di figli "naturali" non riconosciuti, categoria espunta in esito alla riforma della filiazione.
top5 nota6
Si ritiene inoltre che nell'ipotesi della norma sia pure compreso il reato di istigazione, eccitazione o aiuto al suicidio di minore di anni 14 o di incapace di intendere o di volere, dal momento che l'età immatura o le condizioni mentali del suicida fanno ritenere che solo l'istigatore sia la vera causa della morte (Cicu, op.cit., p.97 ed Azzariti, Le successioni e le donazioni. Libro II del Codice civile, Napoli, 1982, p.41).
top6 nota7
Di conseguenza il giudice civile è tenuto a rigettare la domanda per la dichiarazione di indegnità del convenuto, quando l'accertamento non possa avvenire in sede penale, a causa dell'estinzione del reato, avvenuta per esempio per amnistia o per prescrizione: così Azzariti, op.cit., p. 42 Salis, L'indegnità a succedere, in Riv.trim. dir. e proc.civ., 1957, p.933 e Prestipino, op.cit., p.128.
top7 Bibliografia
- AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
- GIANNATTASIO, Delle successioni, Torino, Comm.cod.civ., 1959
- GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
- PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
- PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981
- SALIS, L' indegnità a succedere, Riv. trim. dir. e proc. civ., 1957