Codice Penale art. 401


PROVOCAZIONE AL DUELLO PER FINI DI LUCRO
[1. Quando chi provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o di sfidare, agisce con l'intento di carpire denaro o altra utilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 629.
2. Si applicano altresì le disposizioni del capo primo del titolo dodicesimo [c.p. 575], nel caso in cui il duello sia avvenuto].
(Articolo abrogato dall'art. 18, L. 25 giugno 1999, n. 205)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Penale art. 401"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti