Decreto Legislativo del 2005 numero 206 art. 115


PRODOTTO E PRODUTTORE (Rubrica così sostituita dall’art. 14, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221)
1. Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.
2. Si considera prodotto anche l'elettricità.
2-bis. Produttore, ai fini del presente titolo, è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonchè, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore.
(Comma aggiunto dall’art. 14, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221)

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