Il luogo in cui la persona ha la propria dimora abituale si chiama residenza (art.
43 , IIcomma cod.civ.).
La frequente assenza per motivi di studio, lavoro etc. non esclude, qualora permanga comunque l'abitualità della permanenza nel luogo (il che implica la considerazione in una qualche misura di un elemento soggettivo
nota1), che quest'ultimo possa essere identificato come residenza.
A differenza di quanto accade per il domicilio, non sono ammesse più residenze
nota2.
La
residenza è una situazione di fatto di cui può esser data prova con qualunque mezzo e non soltanto con i certificati anagrafici.
Il trasferimento di residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello in cui la persona si trasferisce (art.
31 disp.att.cod.civ.). Quando la residenza coincide con il domicilio, il trasferimento della prima implica, per i terzi in buona fede, il trasferimento del secondo (art.
44 cod.civ. ), salva diversa dichiarazione nella denunzia di trasferimento. Questa presunzione può essere vinta con la prova che i terzi conoscevano che la persona, nonostante l'avvenuto cambiamento di residenza, ha conservato il precedente domicilio.
Per quanto attiene all'iscrizione anagrafica, occorre ricordare che il registro della popolazione residente, tenuto presso ciascun Comune non fa parte dei registri dello stato civile: proprio per questo esso genera, sotto il profilo probatorio, delle semplici presunzioni relativamente a quanto vi si trova iscritto.
La "residenza" può quindi risultare dalle circostanze fattuali nelle quali consiste (abitualità della dimora) anche contro le risultanze dei registri anagrafici, che non sono costitutive, svolgendo una pubblicità in funzione meramente notiziale
nota3. La giurisprudenza sul punto è alquanto chiara, osservandosi che la prova della residenza può essere data con qualsiasi mezzo (cfr. Cass. Civ. Sez II,
4518/98 , Cass. Civ. Sez. I,
8681/98 ).
Note
nota1
Occorre sia l'intenzione della persona di stabilire in un dato luogo la propria residenza, sia il relativo comportamento che possa corrispondere alla comune valutazione di un effettivo stabilimento. In relazione all'appartenenza del nostro Paese alla CEE non è esclusa la rilevanza di una diversa nozione di residenza. Così è stato deciso (Corte Giustizia Comunità Europee, 12 luglio
2001) che la nozione di residenza, ai fini dell'applicazione di una direttiva, deve essere individuata secondo i criteri stabiliti dal legislatore comunitario, indipendentemente dalle definizioni nazionali. La questione era quella di delineare la nozione di residenza allo scopo di applicare una direttiva comunitaria dettata in tema di franchigie fiscali. A tal fine la Corte di Giustizia ha ritagliato una nozione del tutto autonoma rispetto a quella fornita nell'ambito degli ordinamenti nazionali dei Paesi membri della Comunità, individuandola nel "centro permanente degli interessi di una persona". Al riguardo occorre rilevare che la direttiva 28 marzo 1983 n.182/83/Cee afferente alla franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità relativamente all'importazione temporanea di autoveicoli, contiene i criteri per accertare la "residenza normale", che va intesa come il luogo ove una persona dimora abitualmente, ossia almeno 185 giorni l'anno.
top1nota2
Non v'è dubbio che la residenza anagrafica non possa essere molteplice. Intesa invece come residenza abituale, qualche autore ne ammette la pluralità, ipotizzando la possibile esistenza di più residenze in quanto abituali e, in più, alternative. Si veda p.es. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1950, p.255; Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.245. Di opinione contraria Montuschi, Del domicilio e della residenza, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p.23.
top2nota3
Cfr. Dogliotti-Figone, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. I, Torino, 1997, p.210; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 92.
top3Bibliografia
- DOGLIOTTI E FIGONE, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, I, 1997
- MONTUSCHI, Del domicilio e della residenza, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1970