Corte Giustizia Comunità Europee Sez.VI: Legami personali prevalenti ai fini della fissazione della residenza

La nozione di residenza, ai fini dell'applicazione di una direttiva, deve essere individuata secondo i criteri fissati dal legislatore comunitario, a prescindere dalle definizioni nazionali. Per l'accertamento della residenza normale occorre considerare i legami professionali e personali di un individuo procedendo a una valutazione complessiva degli elementi di fatto. Se essi risultano equivalenti in due diversi Stati membri il giudice nazionale, nell'applicazione della direttiva, deve dare prevalenza ai legami personali per stabilire il centro permanente degli interessi. Spetta al legislatore nazionale stabilire le sanzioni nel caso di una valutazione delle norme sulle importazioni temporanee però nel rispetto del principio di proporzionalità, eventualmente tenendo conto, laddove la normativa risulti di difficile interpretazione, della buona fede dell'individuo.

Commento

La questione era quella di delineare la nozione di residenza allo scopo di applicare una direttiva comunitaria dettata in tema di franchigie fiscali. A tal fine la Corte di Giustizia ha ritagliato una nozione del tutto autonoma rispetto a quella fornita nell'ambito degli ordinamenti nazionali dei Paesi membri della Comunità, individuandola nel "centro permanente degli interessi di una persona". Al riguardo occorre rilevare che la direttiva 28 marzo 1983 n.182/83/Cee afferente alla franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità relativamente all'importazione temporanea di autoveicoli, contiene i criteri per accertare la "residenza normale", che va intesa come il luogo ove una persona dimora abitualmente, ossia almeno 185 giorni l'anno.

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