La ragione sociale (società in nome collettivo)




L'indicazione della ragione sociale nell'atto costitutivo di società in nome collettivo è prevista dal n. 2 dell'art. 2295 cod. civ. . Di essa, che equivale al "nome" della società, si occupa l'art. 2292 cod. civ. , ai sensi del quale la società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale. L'elemento viene indubbiamente a porre in rilievo l'esistenza della società come ente autonomo, dotato di una propria soggettività ed identità personale distinta da quella dei singoli soci. Della ragione sociale deve farsi espressa menzione nell'atto costitutivo, ciò che ne consente adeguata esteriorizzazione.

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