Apponibilità del termine di efficacia



Non tutti gli atti (fatta avvertenza che, nel prosieguo, si farà riferimento non soltanto ad atti aventi natura negoziale, bensì anche a fattispecie qualificabili in chiave di meri atti ) tollerano l'apposizione di un termine sia iniziale, sia finale.

Non può essere contratto a termine il matrimonio (art. 108 cod.civ.).

E' altrettanto inapponibilie il termine all'atto di accettazione d'eredità (art. 475 cod.civ. ), all'atto con il quale si rinunzia alla medesima (art. 520 cod.civ.). Non può esser effettuata a termine l' istituzione di erede (art. 637 cod.civ.), la quale pure ammette l'apposizione di clausola condizionalenota1 .

Analogamente non risulta possibile l'inserzione di termini nell'atto di riconoscimento di figlio naturale, in base all'art. 257 cod.civ., ai sensi del quale risulta nulla qualsiasi clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.

Così anche nell' adozione nota2 .

A questo punto occorre domandarsi quali siano le conseguenze dell'inserimento dell'elemento accidentale in parola negli atti in cui ciò risulti non ammesso.

Sotto questo profilo si può distinguere tra casi in cui l'intero atto al quale il termine fosse stato apposto venga caducato (vitiatur et vitiat) da quelli in cui l'atto rimanga in piedi, cadendo soltanto l'elemento accidentale (vitiatur sed non vitiat).

Mentre nell'accettazione e nella rinunzia di eredità l'apposizione del termine rende nullo l'intero atto, nelle altre ipotesi considerate (matrimonio, istituzione d'erede, riconoscimento di figlio naturale, adozione) viene caducata la sola clausola contenente il termine nota3.

Problematica di particolare importanza è quella relativa alla possibilità che il diritto di proprietà (per propria natura perpetuo) possa essere in qualche misura sottoposto a termine. La questione sarà esaminata con riferimento al tema della proprietà temporanea .

Sottoporremo a particolare disamina anche le peculiarità del termine nell'ambito dei negozi di ultima volontà, di cui qui si è fatto soltanto un sommario cenno.

Note

nota1

La dottrina qualifica questi atti come actus legitimi: cfr. Russo, voce Termine, in Enc.giur.Treccani, vol.XXXI, 1994, p.14.
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nota2

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.282.
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nota3

In generale, cioè, l'inapponibilità dipende dalla natura dei rapporti che si vogliono costituire. Perciò qualora le parti intendano produrre rapporti negoziali ai quali risultano inapponibilii condizioni o termini (actus legitimi ) diverrà irrilevante ogni apposizione che le parti inseriscano, la quale dovrà considerarsi come non apposta senza pregiudicare in alcun modo la validità dell'atto:  cfr. Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.195.
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Bibliografia

  • RUSSO, Termine, Enc.giur.Treccani, XXXI, 1994
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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