La Corte costituzionale rileva l’eccesso di delega nell’art. 5, comma 1 del D. Lgs. n. 28/2010. (Corte cost., n. 272 del 6 dicembre 2012)

La Corte Costituzionale ha, con la sentenza del 6 dicembre 2012, n. 272, dichiarato incostituzionale la mediazione obbligatoria.
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Commento

(di Daniele Minussi)
Viene meno l'asse centrale del procedimento di mediazione obbligatoriamente da perseguire prima di iniziare l'iter della controversia giudiziaria. Molti commentatori si sono prodigati nello spiegare che la pronunzia in esame non fa venir meno il principio dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione (pur essendosi rilevato come, a livello della Comunità europea la facoltatività sia la soluzione preferita). Una cosa è tuttavia certa: pur essendo il vizio dell'eccesso rispetto alla delega di natura formale, gli effetti sono assai... sostanziali.
Vi sarebbe da domandarsi, scendendo dall'iperboreo dell'astrazione alla nuda terra di tutti i giorni, se gli utenti della Giustizia (vale a dire la gente comune) e gli Avvocati che li assistono siano specialmente dispiaciuti o meno per tale esito, che sovverte radicalmente l'impostazione che era stata pensata per l'istituto. In ogni caso l'istituto resta in vigore, quantunque non obbligatorio: si ha così un sostanziale ripristino della situazione antecedente il d.lgs. 28/2010.

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