Fondamentale importanza nella mediazione riveste la considerazione della
nozione di "affare", la cui conclusione è il risultato dell'attività del mediatore ai sensi dell'
art.1754 cod.civ. . Con questa espressione non si allude solamente al perfezionamento di un vincolo contrattuale.
Per "affare" si intenderebbe quasiasi operazione qualificata da un contenuto economico di natura patrimoniale (Cass. Civ. Sez. II,
330/77 ). Ordinariamente l'affare consisterà in un contratto
nota1. Secondo l'opinione prevalente esso deve necessariamente essere qualificato da un
contenuto di carattere patrimoniale nota2. Ciò che conta è che, a prescindere dalla forma negoziale, esso si risolva in un'utilità patrimonialmente stimabile in riferimento al risultato avuto di mira dalla parti (Cass. Civ. Sez. III,
11521/08 ).
Ne seguirebbe l'impossibilità di qualificare come mediazione l'opera prestata allo scopo di rendere possibile il perfezionamento di attività negoziale avente natura personale (come il matrimonio: c.d. prossenetico matrimoniale). Il tema sarà oggetto si specifica disamina.
Alla conclusione dell'affare la legge subordina la nascita del
diritto del mediatore alla provvigione (
art.1755 cod.civ. ).
Note
nota1
Ciò tuttavia non necessariamente: il termine "affare" è infatti sicuramente più esteso rispetto alla nozione di contratto. L'attività del mediatore ben potrebbe indurre le parti a porre in essere più negozi unilaterali di natura patrimoniale avvinti da un collegamento, "diretti a perseguire un interesse economico unitario, e perciò un unico affare" (Ponzanelli, Bonetta, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, Aggiornamento 1991-2001, Libro II, Torino, 2002, p.1254).
top1nota2
Carraro, voce Mediazione e mediatore, in N.mo Dig.it., p.482.
top2Bibliografia
- CARRARO, Mediazione e mediatore, N.sso Dig. it. , X, 1964
- PONZANELLI- BONETTA, Comm. cod. civ. , Torino, II, 2002
Prassi collegate
- Quesito n. 6073/I, Oggetto sociale: attività di mediazione