La liquidazione del danno (illecito extracontrattuale)



La liquidazione del danno è l'operazione di traduzione del danno, quale realtà fenomenica, in termini monetari. Infatti, l'obbligazione risarcitoria non è determinata sin dall'origine nel suo ammontare: soltanto mediante la liquidazione del danno, l'originario debito di valore viene trasformato in debito di valuta. Affinché possa essere individuato il contenuto dell'obbligazione risarcitoria, il danneggiato deve provare, oltre che l'esistenza del danno lamentato, anche il suo ammontare. Tipicamente in via presuntiva vanno liquidati gli esiti economici di un pregiudizio invalidante della persona che abbia riportato un danno permanente che si rifletta sulla propria attività lavorativa. In questo senso la valutazione deve essere prognostica e ben può fondarsi su semplici presunzioni (Cass. Civ., Sez. III, 11361/2014).
Tuttavia, talvolta non è possibile che il danno sia provato nel suo preciso ammontare, giacché mancano parametri fissi di commutazione. Invero, la monetizzazione della perdita può attuarsi solo con riguardo a quei beni che sono suscettibili di sostituzione con altri di pari valore, presenti sul mercato ed aventi un prezzo corrente. Così, ad esempio, al fine di valutare il danno arrecato ad un autoveicolo, si avrà riguardo al prezzo di mercato di un'autovettura dello stesso modello e della medesima casa produttrice. Viceversa, non sarà possibile far riferimento al "prezzo corrente" per i danni derivanti da lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico. Ad esempio, nel caso di danno non patrimoniale subito dai congiunti in conseguenza della uccisione del familiare, la giurisprudenza ha statuito che la liquidazione debba avvenire in base ad una valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona e debba tener conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita (Tribunale di Milano, Sez. X dell'11 febbraio 2016), l'età della vittima e dei singoli superstiti (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 8828/03). Non basta una mera potenzialità di pregiudizio, in ogni caso essendo indispensabile dar conto puntualmente del danno (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 25215/11).

In tutte le ipotesi in cui non sia possibile, dunque, ricorrere ad una precisa monetizzazione, l'art. 1226 cod. civ. consente al giudice di effettuare una valutazione equitativa, secondo il suo prudente apprezzamento. In particolare, laddove si tratti di un danno privo delle caratteristiche della patrimonialità, quella equitativa è l'unica possibile forma di liquidazione, sicché la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura di tale danno e nella funzione di risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico. Così anche per un pregiudizio futuro: cfr. Cass. Civ., Sez. III, 14645/2015.
Giova precisare che l'incertezza che è alla base della valutazione equitativa deve riguardare l'ammontare del danno, e non già la sua esistenza. Invero la giurisprudenza ha evidenziato che al giudice è consentito ricorrere alla valutazione equitativa soltanto in presenza di un'impossibilità, o motivata grande difficoltà, di procedere alla esatta quantificazione del danno e non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore nella determinazione del ritardo o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 10850/03). Si pensi al pregiudizio riportato dal figlio "trascurato" dal genitore che se ne sia disinteressato per lunghi anni (Tribunale di Milano, 23 luglio 2014). Si è giunto a configurare la risarcibilità di tale pregiudizio addirittura a carico degli eredi del genitore (vale a dire i fratelli naturali, anche se tale termine non è più adeguato, stante la riforma della filiazione di cui alla legge 219/2012). Si veda sul punto Cass. Civ., Sez. VI-III, 3079/2015.

Ciò vale certamente per il danno emergente. Diversamente, quando si debba valutare il lucro cessante , sarà sufficiente un minor grado di certezza anche in relazione all'esistenza del danno. Invero, il II comma dell'art. 2056 cod. civ. , precisa che, in questo caso, il giudice debba procedere con equo apprezzamento delle circostanze del caso (c.d. criterio della equità circostanziata). Ciò comporta, secondo la giurisprudenza, che il lucro cessante debba essere risarcito anche quando, sulla base della proiezione di situazioni già esistenti, possa ritenersi che il dannosi produrrà in futuro secondo una ragionevole e fondata previsione (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 1908/91 ). Qualora la liquidazione del danno avvenga in via equitativa, la giurisprudenza precisa che, se, da un lato, è escluso che si possa far carico al giudice di non aver indicato le ragioni per le quali il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, dall'altro resta fermo il dovere del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione e dell' iter logico che lo ha condotto a quel determinato risultato.

Infine, il legislatore, nell'art. 2057 cod. civ. , considera un'ipotesi in cui la liquidazione del danno può risultare di particolare delicatezza: trattasi del caso di danno permanente alla persona. L'invalidità permanente, secondo il dettato giurisprudenziale, consiste nella definitiva inettitudine, conseguente a di postumi non transitori e non suscettibili di eliminazione nel tempo, a conseguire (o a conseguire senza ulteriori spese o negativa incidenza di carattere economico) lo stesso reddito che sarebbe stato possibile realizzare se l'evento dannoso non si fosse verificato. Pertanto, non sussiste danno patrimoniale da invalidità permanente e non compete alcun risarcimento a questo titolo, se lo stato soggettivo di sofferenza del danneggiato abbia avuto durata temporanea, non abbia inciso sulla sua capacità di lavoro e non sia, comunque, foriero di conseguenza economiche future. In tale ipotesi, il legislatore consente che la liquidazione del danno possa avvenire, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, anziché attraverso la corresponsione di una somma di denaro in un'unica soluzione, mediante una rendita vitalizia. In tal caso, il giudice dispone, altresì, le opportune cautele.

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "La liquidazione del danno (illecito extracontrattuale)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti