Cass. civile, sez. I del 2003 numero 10850 (10/07/2003)


In tema di contratti di appalto pubblico relativi alla realizzazione di opera pubblica, gli effetti della sentenza della Corte cost. n. 152 del 1996 - con cui, dichiarandosi l'illegittimità costituzionale dell'obbligatoria devoluzione al giudizio arbitrale delle controversie insorte tra amministrazione appaltante ed appaltatore, prevista dall'art. 16 l. 10 dicembre 1981 n. 741, è stata ripristinata la facoltà declinatoria di cui al testo originario dell'art. 47 del capitolato generale delle opere pubbliche, approvato con il d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 - operano, data la portata retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, anche con riguardo alle fattispecie anteriori alla pubblicazione di detta sentenza, sicché è ben possibile far valere per la prima volta in sede di legittimità la nullità del lodo per difetto di potestas decisoria in capo agli arbitri, salvo il limite del giudicato interno che, nel processo, si sia eventualmente prodotto; e tale limite ricorre allorché, di fronte alla esplicita decisione arbitrale di disattendere l'eccezione di carenza di potestà decisoria, la parte non abbia proposto la questione come motivo di nullità del lodo dinanzi alla corte territoriale.

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