Risarcimento del danno extracontrattuale. Diritto del figlio (naturale) trascurato dal genitore ad ottenere dagli eredi di quest'ultimo il risarcimento del danno non patrimoniale. (Cass. Civ., Sez. VI-III, sent. n. 3079 del 16 febbraio 2015)

Gli eredi sono tenuti al risarcimento del pregiudizio di natura non patrimoniale, quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.
Il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di una figlia – come accertato in sede di merito – integra, da un lato, la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, e determina, dall'altro, un'immancabile ferita di quei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano nella carta costituzionale (…) e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela.

Commento

(di Daniele Minussi)
D'ora in poi è il caso che i figli (che più non possono essere appellati "legittimi" in esito alla riforma di cui alla legge 2012 n.219 che ha eliminato ogni distinzione tra discendenti legittimi e naturali) si preoccupino di come il proprio genitore tratta i loro fratelli "naturali" (che a propria volta, per i detti motivi, non possono più chiamarsi tali). Infatti questi ultimi, se abbandonati, possono rivalersi sui propri fratelli, nella loro qualità di eredi del danneggiante. Se non può che condividersi la decisione relativamente all'apprezzamento della natura non patrimoniale ex 2059 cod.civ. per il mancato accudimento subito, un certo sgomento genera l'imposizione dell'obbligazione risarcitoria in capo agli eredi. Rimarrebbe da stabilire se, tra costoro, quantomeno pro quota, non rientri anche il soggetto danneggiato.

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