Il danno patrimoniale futuro alla persona: criteri di valutazione prognostica e presunzioni semplici. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 11361 del 22 maggio 2014)

Fermo il principio secondo cui il danno patrimoniale futuro, nel caso di fatto illecito lesivo della persona, è da valutare su base prognostica ed il danneggiato, tra le prove, può avvalersi anche delle presunzioni semplici. Pertanto, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità (c.d. micropermanenti, le quali non producono danno patrimoniale ma costituiscono mere componenti del danno biologico), è possibile presumersi che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività o presumibilmente la svolgerà. In quanto prova presuntiva essa potrà essere superata dalla prova contraria relativamente alla circostanza che, nonostante la ridotta capacità di lavoro specifico, non vi è stata, in realtà, alcuna riduzione della capacità di guadagno e che, quindi, non si è configurato, in concreto, alcun danno patrimoniale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie era stato negato il risarcimento del danno ad un professionista che, svolgendo l'attività di chirurgo, più non avrebbe potuto proseguirla a causa degli esiti invalidanti riportati. Il tutto sulla scorta dell'osservazione in base alla quale egli avrebbe comunque potuto svolgere l'attività di consulente. Ai fini della risarcibilità ciò che importa è soltanto il modo in cui la professione veniva esercitata nel tempo antecedente il sinistro, senza che possa logicamente venire in considerazione (tra l'altro in via di mera ipotesi) la diversa attività che il danneggiato potrebbe svolgere, con esiti economici del tutto discutibili.

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