Il danno patrimoniale futuro alla persona: criteri di valutazione prognostica e presunzioni semplici. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 11361 del 22 maggio 2014)
Fermo il principio secondo cui il danno patrimoniale futuro, nel caso di fatto illecito lesivo della persona, è da valutare su base prognostica ed il danneggiato, tra le prove, può avvalersi anche delle presunzioni semplici. Pertanto, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità (c.d. micropermanenti, le quali non producono danno patrimoniale ma costituiscono mere componenti del danno biologico), è possibile presumersi che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività o presumibilmente la svolgerà. In quanto prova presuntiva essa potrà essere superata dalla prova contraria relativamente alla circostanza che, nonostante la ridotta capacità di lavoro specifico, non vi è stata, in realtà, alcuna riduzione della capacità di guadagno e che, quindi, non si è configurato, in concreto, alcun danno patrimoniale.