La fonte del potere di rappresentanza degli amministratori (società per azioni)



Secondo quanto previsto nel testo dell'art. 2384 cod.civ. come risultante in esito alla riforma del 2003, la rappresentanza sociale può trovare origine in una previsione contenuta nello statuto sociale oppure nella stessa deliberazione di nomina. Il potere di rappresentanza sociale ha quindi un'origine volontaria e non direttamente legale.

Le considerazioni che conducono a tale conclusione possono essere così brevemente riassunte:
  • Il nuovo testo dell'art. 2365, II comma, cod.civ. consente all'assemblea straordinaria di attribuire agli amministratori, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione, la competenza di modificare la clausola dello statuto sociale relativa alla titolarità del potere di rappresentanza. I soci quindi possono ora attribuire al consiglio di amministrazione il potere di indicare a quali cariche sociali può essere ricollegato il potere di rappresentare la società e, indirettamente, anche quello di determinare in concreto quali tra gli amministratori avranno la rappresentanza sociale.
  • La previsione secondo cui il potere di rappresentanza può essere attribuito dalla delibera di nomina, comporta un'espressa indicazione in tal senso, posto che esso viene ad investire gli amministratori in esito al compimento di un atto di volontà che non può ritenersi implicita in ogni deliberazione dell'assemblea con cui si provveda a nominare i predetti.
  • La tesi della natura volontaria trova ulteriore conforto nel confronto tra il testo dell'art. 2384 cod.civ. e quello dell'art. 2475 bis, I comma cod.civ. concernente i poteri di rappresentanza nella società a responsabilità limitata. Quest'ultima disposizione prevede infatti che gli amministratori "hanno la rappresentanza generale della società". Non soltanto: le limitazioni ai poteri sono opponibili ai terzi entro limiti assai stretti (cfr. Cass. Civ. Sez. VI-I, 26239/2021). Considerata la diversità nella formulazione di due articoli, si dovrebbe quindi desumere che è possibile parlare di natura legale della rappresentanza solo per le società a responsabilità limitata, mentre una tale conclusione non pare invece possa essere accolta per le società per azioni, in relazione alle quali l'art. 2384 cod.civ. parla espressamente di attribuzione del potere di rappresentanza nota1.

Note

nota1

Dentamaro, Commento sub articoli 2383, comma 4-5, e 2384, in Commentario diretto da Cottino-Bonfante-Cagnasso-Montalenti, Bologna, 2004, p. 690; Caccavale, L'amministrazione, la rappresentanza e i controlli, in AA.VV. La riforma delle società a responsabilità limitata, Milanofiori, Assago, 2004, p.382.
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Bibliografia

  • CACCAVALE, L'amministrazione, la rappresentanza e i controlli, Milanofiori-Assago, AA.VV. La riforma delle società a responsabilità l, 2004
  • DENTAMARO, Commento sub articoli 2383, comma 4-5, e 2384, Bologna, Comm.cod.civ., diretto da Cottino-Bonfante-Cagnasso-Montalenti, 2004

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