Al fine di pervenire all'adozione di una delibera di fusione il codice civile, siccome novellato nel 2003, richiede per le società di persone
il voto favorevole della maggioranza dei soci determinata secondo la partecipazione di ciascuno agli utili (
art.2502 cod.civ. ). Tale previsione risulta derogatoria pertanto rispetto al disposto di cui all'art.
2252 cod. civ. , secondo cui "il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci se non è convenuto diversamente".
Il nuovo dettato dell'art.
2502 cod. civ. , secondo cui, come detto, è sufficiente la maggioranza e non l'unanimità del consenso dei soci è coerente con la previsione, contenuta nel medesimo articolo,
a mente del quale il socio dissenziente può recedere dal contratto sociale. La possibilità di recedere consente al socio dissenziente, da un lato, di salvaguardare i propri interessi rispetto alle decisioni sociali, dall'altro di evitare paralisi frequentemente causate dal difficile raggiungimento di un accordo da parte dell'intera compagine sociale.
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