Impugnazione della delibera di fusione



La deliberazione di fusione, come ogni altra deliberazione assembleare è soggetta ad impugnazione, il cui procedimento è previsto dagli artt. 2377 e 2378 cod.civ.. E' altresì possibile che venga domandata la sospensione cautelare della deliberazione (Tribunale di Milano, 10 dicembre 2007).

Ai sensi della prima tra le norme evocate, le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale. L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione e che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre nota1. Lo statuto può ridurre o escludere questo requisito.I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata dal legislatore e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa, hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla difformità della deliberazione alla legge o allo statuto.

Come appare evidente, il legislatore ha posto una differenza tra i soci fondata sull'ammontare della partecipazione detenuta nella società. Solo con il raggiungimento di una partecipazione superiore al cinque per cento, ovvero all'uno per mille è concesso ai soci di impugnare la deliberazione sociale. In caso contrario risiduando unicamente la possibilità di ricorrere al giudice al fine di ottenere il risarcimento del danno.Tale previsione, sebbene dettata al fine di un contemperamento tra interessi sociali (si tende infatti a non paralizzare l'attività sociale consentendo che chiunque possa impugnare le delibere assembleari) e interessi del socio, appare lesiva dei diritti individuali del singolo che potrebbe non trovare, nel risarcimento del danno, la stessa tutela offerta dall'annullamento della delibera assembleare.

In ogni caso la deliberazione non può essere annullata:
  1. per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea a norma degli artt. 2368 e 2369 cod. civ. ;
  2. per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;
  3. per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.

L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro tre mesi dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro tre mesi dalla data di questo.

L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. Per ogni ulteriore aspetto connesso all'impugnativa, al relativo procedimento, ai diritti acquisiti dai terzi di buona fede, alle eventuali sanatorie, si fa rinvio alla trattazione specifica degli artt. 2377 e 2378 cod. civ..

Note

nota1

Per l'impugnazione delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle azioni della categoria.
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