Cass. civile, sez. II del 1993 numero 6855 (21/06/1993)


La "legitimatio ad causam" per l'accertamento di un rapporto giuridico contrattuale dedotto come oggetto della causa, spetta esclusivamente alle parti del contratto e non anche a coloro che siano ad esso rimasti estranei, essendo irrilevante ai fini della legittimazione che costoro possano dal contratto stesso avere tratto indirettamente delle utilità (nella specie la C.S. ha confermato la decisione del merito con cui si è ritenuto che la "legitimatio ad causam" all'"actio quanti minoris" per i vizi della cosa venduta competa dal lato attivo esclusivamente all'acquirente e dal lato passivo all'alienante e che è privo di legittimazione ad agire il terzo cui la merce compravenduta sia pervenuta in virtù di autonomo e distinto rapporto intervenuto con l'acquirente).

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