L'oggetto (nel testamento)



Dar conto dell'oggetto del testamento si presenta come compito specialmente arduo. Occorre anzitutto rammentare che il testamento come tale è un mero veicolo, un involucro entro il quale (art.587 cod.civ. ) possono rinvenirsi disposizioni di carattere attributivo (istituzione d'erede, legato, modo), disposizioni accessorie rispetto alle prime (condizione, termine, nomina dell'esecutore testamentario), infine disposizioni post mortem (nomina del tutore, riconoscimento di figlio naturale) nota1. A rigore dunque non ha senso parlare di oggetto del testamento, quanto piuttosto di oggetto delle singole disposizioni in esso contenute.

Ciò premesso, è il caso di osservare come nessuna norma si occupi della questione se non in maniera indiretta: si pensi alle disposizioni dettate in tema di legati, distinti dalla legge proprio in relazione all'oggetto. Così abbiamo il legato di cosa dell'onerato o del terzo (art.651 cod.civ. ), il legato di cosa soltanto in parte del testatore (art.652 cod.civ. ), il legato di cosa genericamente determinata (art.653 cod.civ. ), il legato di cosa non esistente nell'asse (art.654 cod.civ. ), etc.. Al di là di queste specifiche prescrizioni appare comunque utilizzabile il principio di cui all'art. 1346 cod.civ. , che dettato in tema di contratto in generale, appare comunque l'espressione di una regola generale valevole anche in ambiti differenti. Liceità, possibilità, determinatezza o determinabilità sono caratteri sicuramente descrittivi anche del contenuto di disposizioni di ultima volontà, sia pure con i limiti che in materia scaturiscono (per quanto attiene alla determinabilità) dal principio di personalità, con speciale riferimento agli artt. 631 , 632  cod.civ. (nonchè agli artt. 664  e 665  cod.civ. in tema di legato) che istituiscono regole differenti rispetto a quella di cui all'art.1349 cod.civ.  nota2. Sempre riguardo alla determinazione dell'oggetto è il caso di rammentare che l'art. 734 cod.civ. , disciplinante la divisione fatta dal testatore, non può non richiedere l'individuazione di ciascun lascito, mentre la specifica determinazione dell'oggetto è addirittura il presupposto perchè si riscontri la figura dell'institutio ex re certa di cui all'art. 588 cod.civ. . Un più ampio discorso merita infine l'ipotesi del c.d. testamento per relationem, consistente nel rinvio effettuato dal testatore ad una volontà esteriore ed ulteriore rispetto a quella manifestata nella scheda testamentaria la figura sarà oggetto di specifica disamina.

Da ultimo è possibile riferire dell'applicabilità anche all'ambito qui trattato (con speciale riferimento ai legati) delle norme di cui agli artt. 1347 cod.civ. (che disciplina la possibilità sopravvenuta dell'oggetto) e dell'art.1348 cod.civ. (avente ad oggetto la possibilità di dedurre nell'atto cose future).

Note

nota1

Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p.371.
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nota2

Analogamente Capozzi, Successioni e donazioni, t.1, Milano, 1983, p.433.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983

Prassi collegate

  • Quesito n. 99-2014/A, Principato di Monaco – volontaria giurisdizione: nomina testamentaria di tutore e di curatore speciale

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