L'avente causa dall'erede dell'erede apparente



E' possibile che Tizio, erede di Caio, il quale a propria volta si presentava esteriormente come l'erede di Sempronio pur senza esserlo, ponga in essere atti di alienazione di diritti già spettanti a Sempronio. Ciò nella propria riferita qualità di successore mortis causa di Caio.

Viene in esame a questo proposito il caso del successore pro herede dell'erede apparente. Ci si domanda, in particolare, se l'avente causa di costui (sussistendo gli ulteriori requisiti di cui alla fattispecie acquisitiva già esaminata: vale a dire il titolo oneroso dell'acquisto e la buona fede ) possa invocare a proprio favore la tutela di cui all'art. 534 cod.civ..

Può, in altri termini, Mevio (avente causa in buona fede a titolo oneroso da Tizio, che è l'erede di Caio, a propria volta erede apparente di Sempronio) giovarsi della protezione della norma in considerazione?

La risposta è negativa: l'avente causa dall'erede dell'erede apparente non può fondare il proprio acquisto sull'art. 534 cod.civ., perché la situazione di apparenza non può formare oggetto di successione. La situazione di apparenza della qualità di erede cessa con la morte dell'erede apparente e non è "ereditabile" dall'erede di costui nota1.

Essa deve essere autonomamente valutata in capo al soggetto che può essere definito in chiave di erede apparente e che compie l'atto di disposizione (la "convenzione" ex art. 534 cod.civ. ). Nell'esempio fatto, invece, il terzo subacquirente acquista il diritto dall'erede dell'erede apparente, il quale tuttavia, come detto, non può dirsi avere ereditato quella che è una mera situazione fattuale eventualmente idonea a tutelare i terzi.

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Quale controprova degli assunti appena esposti, si configuri una serie di alienazioni a "catena" simile a quella appena esaminata afferente ad una diversa ipotesi di acquisto a non domino, sostituendo cioè il rapporto concernente il primo anello: invece della situazione di apparenza si faccia riferimento ad una vendita in seguito annullata (o dichiarata nulla).

Come detto, la qualità di terzo di chi acquista dall'erede apparente non è qualificata (come invece accade nelle altre ipotesi di acquisto non fondate sul possesso) da un rapporto dell'alienante con il titolare del diritto, ma è piuttosto qualificata in forza di un'apparente successione dell'alienante rispetto al de cuius.

La qualità di terzo di chi acquista da colui che ha acquistato in base ad un titolo annullato o nullo è, al contrario, qualificata dal rapporto intercorso tra il proprio dante causa e l'ulteriore dante causa di costui.

Immagine Conseguentemente, nei casi predetti, nei quali cioè esiste un rapporto giuridico tra il dante causa del soggetto tutelato e l'ulteriore dante causa del primo, si produce "a catena" l'efficacia acquisitiva delle fattispecie. Pertanto l'avente causa dall'erede dell'acquirente, il cui titolo viene poi dichiarato nullo/annullato/simulato, può giovarsi della tutela "a catena" offerta dagli artt. 1415 e 1445 cod.civ..

Ipotizziamo infine che colui che ha acquistato dall'erede apparente (o da chi aveva acquistato in base a titolo nullo o simulato) non fosse stato in buona fede ovvero fosse stato in difetto di ulteriori requisiti (onerosità dell'acquisto) e domandiamoci che cosa ne sia della successiva alienazione. Pare pienamente applicabile la tutela, alle condizioni di legge, del subacquirente ulteriore: dette condizioni dovranno ovviamente esser valutate in capo a costui.

Si fa notare che tutte le ipotesi esaminate (in esse compresa quella di cui all'art. 534 cod.civ. ) tutelano in pari misura l'avente causa a non domino e l'acquirente "mediato", vale a dire l'ulteriore subacquirente (in buona fede e munito degli ulteriori requisiti) da chi abbia acquistato a titolo particolare dall'erede apparente o da colui che ha acquistato in base a titolo nullo o annullabile nota2 .

Note

nota1

Palazzo, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol.II, Torino, 1997, p.111, Ferri, Successioni in generale, in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1980, p.229.
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nota2

In questo senso Mengoni, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975, p.154.
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Bibliografia

  • FERRI, Successioni in generale. Art.456 - 511, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1980
  • MENGONI, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975
  • PALAZZO, Torino, Commentario al codice civile diretto da Cendon, II, 1997

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