La vendita a prova (
art.1521 cod.civ. ) si distingue nettamente dalla vendita con riserva di gradimento (
art.1520 cod.civ. ).
La prima integra un contratto assolutamente perfetto anche se sottoposto alla condizione del positivo esperimento della prova,
la seconda, invece, in una prima fase consiste semplicemente in una proposta irrevocabile, destinata ad assumere la consistenza di un contratto soltanto in esito alla comunicazione del gradimento da parte dell'acquirente (o del mancato gradimento del medesimo nell'ipotesi di cui al III comma dell'art.
1520 cod.civ.). Non è escluso che, oltre al gradimento, le parti subordinino la vendita anche all'esperimento della prova ( Cass. Civ. Sez. II,
1270/86 ). Quale ulteriore differenza tra i due istituti, si può aggiungere la differente valutazione della cosa da parte del compratore? Nella vendita con riserva di gradimento la condotta dell'acquirente appare
assolutamente discrezionale, venendo in ultima istanza, a dipendere dall'arbitrio soggettivo di costui. Il positivo esito della prova viene a discendere invece dalle
oggettive caratteristiche della cosa oggetto dell'esperimento (Cass. Civ. Sez. III,
5311/80 )
nota1.
Note
nota1
Cfr. Cabella Pisu, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.988.
top1Bibliografia
- CABELLA PISU, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, IV, 1999