Indicazione delle spese di costituzione (società per azioni)




Ai sensi del n. 12 l'art. 2328 cod. civ. occorre che l'atto costitutivo della società indichi l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese di costituzione. Ciò permette, soprattutto nell'ipotesi di costituzione per pubblica sottoscrizione, di rendere trasparente un dato che ben potrebbere assumere un rilievo per coloro che intendono prendere parte alla compagine sociale.
Si aggiunga che le spese in parola potrebbero anche raggiungere importi rilevanti. Al riguardo fu deciso (nel tempo in cui vigeva il sistema dell'omologazione perventiva da parte del Tribunale) che, nell'ipotesi in cui dette spese avessero a superare la misura del capitale sociale, l'atto costitutivo non sarebbe stato omologabile (decr. Tribunale di Udine, 01/06/1995 ; Tribunale di Udine, 14/12/1990 ).

Cosa dire dell'eventuale difettosa indicazione delle spese in commento? Pur senza giungere a qualificare espressamente in chiave di nullità la mancanza, la definizione dell'elemento quale essenziale (Tribunale di Cassino, 26/04/1991 ) dovrebbe risultare ostativa all'iscrizione della società nel registro delle imprese.

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