Indicazione della durata (società per azioni)



Il n. 13 dell'art. 2328 cod. civ. annovera, quale indicazione conclusiva dei dati che devono essere contenuti nell'atto costitutivo, la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio può recedere. La novità introdotta per effetto dell'entrata in vigore della riforma del 2003 è costituita, come è evidente, dall'introduzione della possibilità che la durata della società possa anche essere a tempo indeterminato. Nell'eventualità, conformemente ai principi generali in tema di vincolo contrattuale, non poteva non essere riconosciuto il diritto per ciascuno dei soci di recedere a mente dell'art. 2437 cod. civ. apri nota1. Tale diritto di recesso può essere limitato dal punto di vista cronologico: infatti, come detto, è praticabile un differimento del suo esercizio per un tempo non superiore all'anno, all'evidente scopo di rendere minimamente stabile, soprattutto nella fase iniziale, la compagine sociale. In difetto di indicazioni ai riguardo si deve ritenere che il diritto di recedere sia liberamente esercitabile in ogni tempo nota2 .

Quanto alle concrete modalità di previsione del tempo in cui la società avrà a cessare la propria attività è possibile non soltanto indicare una data precisa, da intendersi quale termine finale, bensì anche un evento, un accadimento al cui compimento far seguire la cessazione. Così si può fare riferimento all'esecuzione di un'opera (si pensi ad una società nata per costruire un lavoro determinato, es. un ponte, una galleria, etc.).

Cosa dire della continuazione in fatto dell'attività sociale oltre il termine di durata contenuto nell'atto costitutivo? Sembra non praticabile il riferimento ad una proroga tacita della società, ciò che verrebbe a sostanziarsi in una surrettizia modificazione del contratto sociale.

Può darsi che il termine di durata della società sia tale da eccedere praticamente le aspettative di vita dei soci. Ci si domanda se, in tal caso, la società possa considerarsi effettivamente stabilita a tempo indeterminato, con la conseguente possibilità di praticare il recesso. Si faccia attenzione al fatto che, ai sensi del VI comma dell'art. 2437 cod. civ. apri, è stabilita la nullità delle clausole aventi quale effetto quello di rendere più gravoso per il socio l'esercizio del diritto di recedere. E' vero, d'altronde, che, ai sensi del II comma della stessa norma, pur essendo riconosciuta al socio la possibilità di recedere quando non abbia concorso all'approvazione della deliberazione con la quale il termine originario sia stato prorogato, risulta ben possibile che lo statuto preveda diversamente.

Note

nota1

Qualora la società sia quotata in mercati regolamentati il socio potrà invece conseguire analogo risultato solamente cedendo le proprie azioni (cfr. III comma art. 2437 cod. civ. ).
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nota2

Sulla incidenza di tale aspetto sull'integrità del capitale sociale e sull'eventuale pericolo di un concreto pregiudizio anche per i terzi, cfr. Campobasso, La costituzione della società per azioni, in Le Società, 2003, fasc. 2 bis, pp. 283 e ss..
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Bibliografia

  • CAMPOBASSO, La costituzione delle società per azioni, Le Società, fasc. 2-bis, 2003

Prassi collegate

  • Quesito di Impresa n. 143-2013/I, Modificazioni dell’esercizio sociale

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